Statuto Federcasalinghe
(1982 e modifiche)
ARTICOLO 1
E’ costituita con sede in Roma, la FEDERCASALINGHE – FEDERAZIONE NAZIONALE CASALINGHE, in appresso in brevità denominata FEDERCASALINGHE.
La FEDERCASALINGHE si ispira alla carta dei diritti dell’uomo, alla Costituzione Italiana ed a tutte le leggi dello Stato che sanciscono parità di diritti tra uomini e donne.
La FEDERCASALINGHE si riconosce altresì nell’ideale Europeo e si impegna ad una collaborazione continua con le parti sociali, le ONG e le associazioni femminili che operano nei paesi membri della comunità Europea.
ARTICOLO 2
La Federcasalinghe si propone, quale forza di rappresentanza sindacale:
1) la tutela morale, sociale, giuridica ed economica del lavoro casalingo svolto all’interno del proprio nucleo familiare;
2) di ottenere la quantificazione ed il riconoscimento, ai fini del calcolo del Prodotto Interno Lordo in Italia ed altrove, di tutto il contributo del lavoro familiare, e più in generale di ogni attività non retribuita, svolto soprattutto dalle donne in ambito familiare o di volontariato sociale (così come auspicato dalla conferenza di Pechino);
3) di promuovere una coscienza e una conoscenza all’uso dei beni e dei servizi, ed una educazione al consumo alimentare e di organizzare la tutela dei consumatori ed utenti;
4) di ottenere l’attribuzione di un “assegno famiglia” da versare direttamente a tutte le casalinghe/i a tempo pieno, che comprenda gli eventuali assegni familiari, attualmente percepiti dal coniuge;
5) attribuzione agli interessati di un’equa pensione, proporzionata agli anni dedicati a tempo pieno al lavoro domestico familiare;
6) la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali da lavoro domestico e relativa assicurazione;
7) il riconoscimento della qualifica di “lavoratrici della famiglia” per le casalinghe a tempo pieno, e della dignità e professionalità del loro lavoro;
8) l’istituzione e la gestione di corsi di formazione professionale, anche di quelli fondo sociale Europeo;
9) l’istituzione di corsi formativi, riconosciuti dallo Stato o dagli Enti locali, per chi desideri acquistare ulteriori livelli di professionalità nei riguardi di particolari mansioni del lavoro casalingo, soprattutto ai fini di una migliore assistenza a familiari in particolare difficoltà;
10) la promozione e la gestione di forme di patronato e di assistenza sociale per tutti i lavoratori, retribuiti o non retribuiti, e più in generale per tutti i cittadini in relazione all’art. 38 della Costituzione;
11) la promozione ed il sostegno della imprenditorialità femminile, anche attraverso momenti di gestione diretta delle iniziative;
12) un attivo supporto alle cooperazioni di donne, sia sul piano legislativo che su quello promozionale ed operativo;
13) di sollecitare una maggiore attenzione verso i problemi dei cittadini disoccupati o inabili al lavoro, e più in generale, dei nuclei familiari con scarsi redditi in proporzione alle necessità, al fine di assicurare a tutti condizioni di vita dignitose;
14) di sostenere il diritto per tutti, e per le donne in modo particolare, al riposo ed al tempo libero;
15) di sollecitare la creazione e l’adeguamento di una vasta rete di servizi sociali, gestiti prevalentemente in forma cooperativa, in cui sia garantita la possibilità di partecipazione alla gestione da parte degli utenti;
16) di promuovere indagini, inchieste, studi ecc., indirizzati ad una maggiore conoscenza delle condizioni e dei rischi inerenti ad ogni aspetto del lavoro domestico, al fine di individuare le necessarie strategie atte a superare tali situazioni;
17) di promuovere una più larga ed equa partecipazione delle donne alla gestione politica ed economica del nostro Paese;
18) di promuovere una reale educazione sanitaria finalizzata alla prevenzione, nello spirito della riforma sanitaria, ed in particolare una migliore e diffusa informazione per una procreazione responsabile;
19) la protezione di donne e minori da ogni forma di abuso o di violenza;
20) la soluzione del problema casa;
21) l’istituzione di un ministero per la famiglia e la condizione femminile;
22) una più favorevole ed avanzata regolamentazione del part-time ed in genere l’introduzione e la regolamentazione dei lavori flessibili ed innovativi, compreso il lavoro a domicilio ed il tele-lavoro;
23) un forte e qualificato impegno nel campo ecologico e di protezione ambientale;
24) la promozione di forme di comunicazione con le donne di ogni Paese, ed in primo luogo con le donne d’Europa;
25) lo sviluppo di un’Organizzazione Europea in rete di Associazioni simili.
ARTICOLO 3
SOCIE/I
Possono essere socie/i tutti coloro che lo richiedano, donne e uomini, purchè ne accettino lo statuto. Socie/i possono essere:
SOCI: pagano regolarmente la quota associativa annua ed hanno diritto ad usufruire di tutte le convenzioni Federcasalinghe. Hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee locali.
SOCI SOSTENITORI: pagano una quota superiore alla quota associativa annua come libero sostegno alla Federazione.Essi godono di tutti i diritti riconosciuti ai soci. Hanno diritto di parola e di voto nelle assemblee locali.
SOCI SIMPATIZZANTI: sono coloro che sono in possesso di una tessera simpatia od amicizia della Federcasalinghe. Essi hanno diritto ad usufruire delle convenzioni riferite alla tessera nelle loro mani e diritto di presenza alle assemblee locali.
Socie/i sono raggruppati nelle strutture periferiche.Possono inoltre essere federate le organizzazioni femminili che perseguono scopi simili alla Federcasalinghe, e che accettino il presente Statuto o che abbiano uno Statuto che non ne sia in contrasto.
ARTICOLO 4
L’adesione alla FEDERCASALINGHE di ciascuna Organizzazione deve essere richiesta per iscritto alla Presidente che, sentito il Comitato Esecutivo Nazionale, cui spetta deliberare in proposito, darà risposta entro due mesi. L’adesione di ciascuna socia/o viene richiesta attraverso la struttura della Federcasalinghe.
ARTICOLO 5
Le Associazioni federate e le socie hanno l’obbligo di cooperare al raggiungimento dei fini di cui all’articolo 2 del presente Statuto.
ARTICOLO 6
L’Associazione federata o la socia che intende recedere dalla FEDERCASALINGHE deve darne comunicazione scritta alla Presidente.
Tale atto sarà esecutivo con l’accettazione del recesso da parte del Comitato Esecutivo Nazionale.
ARTICOLO 7
ORGANI SOCIALI NAZIONALI
- Presidente Nazionale
- Comitato Esecutivo Nazionale (Denominato per brevità C.E.N.)
- Assemblea
- Collegio dei Probiviri
- Commissione per le Modifiche Statutarie
ORGANI SOCIALI PERIFERICI
- Presidente Regionale
- Comitato Regionale
- Presidente Provinciale
- Comitato Provinciale
- Coordinatrice
- Capogruppo
ARTICOLO 8
La Presidente Nazionale è nominata dall’assemblea, dura in carica quattro esercizi sociali, salvo revoca o dimissioni. Tale mandato è rinnovabile.
Alla presidente è riservato ogni potere di ordinaria amministrazione e straordinaria amministrazione. La Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; pertanto essa è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dei fini dell’Associazione, nonché alla tutela della medesima, in sede sia civile che penale.
La Presidente può per singoli atti o categorie di atti, nominare procuratori anche tra estranei all’Associazione e proprie Consigliere.
La Presidente convoca l’Assemblea ed il Comitato Esecutivo, firma i bilanci e svolge attività di coordinamento generale.
Sue attribuzioni sono inoltre: la nomina delle Coordinatrici e delle Presidenti Regionali, anche su indicazione del C.E.N. e la nomina delle Presidenti Provinciali in fase transitoria, fino alle elezioni di base.
ARTICOLO 9
Il Comitato Esecutivo Nazionale dura in carica quattro esercizi sociali ed è costituito da undici membri, di cui quattro soci fondatori,. Il C.E.N. delibera sull’adesione e recessione delle Organizzazioni federate, sulle attività da svolgere per lo sviluppo e la crescita dell’Organizzazione e dà indicazioni sulla scelta delle Presidenti Provinciali e Regionali.
Il C.E.N. si riunisce due volte l’anno, su convocazione della Presidente Nazionale.
ARTICOLO 10
L’Assemblea è costituita:
a) dai membri del C.E.N.;
b) dalle Presidenti Nazionali delle Organizzazioni federate che entreranno in Federcasalinghe;
c) dalle Presidenti Regionali;
d) dalle Presidenti Provinciali
e) dalle Consigliere della Presidente Nazionale
f) dai delegati delle associazioni provinciali con diritto ad un voto ciascuno. Ogni associazione provinciale dispone di un delegato ogni 300 soci o frazione superiore ai successivi 250. Se non si raggiungono i limiti predetti l’associazione esprime il voto tramite il Presidente Provinciale.
g) dai delegati dei soci sostenitori con diritto ad un voto ciascuno; i soci sostenitori, nella globalità delle quote da essi versate, dispongono di un delegato per ogni 5% di rilevanza sul totale delle quote associative riscosse nell’arco dell’esercizio annuale. Per eventuali Eccedenze sulla percentuale delibera il Comitato Esecutivo.
E’ convocata e presieduta dalla Presidente Nazionale, che ne fa parte di diritto, mediante avviso raccomandato da inviarsi almeno 30 giorni prima della data prefissata. Ha il compito di eleggere la Presidente Nazionale, i membri vacanti del C.E.N. ed il Collegio dei Probiviri. Propone le attività da svolgere e valuta il lavoro compiuto.
ARTICOLO 11
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri che durano in carica due esercizi sociali, che sono nominati dall’Assemblea la quale determinerà altresì i criteri e le modalità di giudizio del Collegio stesso.
ARTICOLO 12
Le modifiche statutarie saranno deliberate dalla Commissione per le Modifiche Statutarie composta da Federica Rossi, Silvana Neri, Maria Rosaria Di Summa (DonnEuropee Ong) e Bonaventurina Fringuelli (Domina).
ARTICOLO 13
PRESIDENTE REGIONALE
La Presidente Regionale rappresenta nella propria zona la Presidente Nazionale. E’ da essa nominata, su indicazione del C.E.N. La Presidente Regionale ha il compito di trasformare la forza delle socie Federcasalinghe in pressione politica e socio-culturale per ottenere leggi e finanziamenti Regionali a favore delle casalinghe e delle donne, corsi di formazione professionale ecc. Essa, su mandato della Presidente Nazionale, amministrerà tali fondi secondo le disposizioni di legge e le disposizioni interne della Federazione, con l’appoggio dei consulenti fiscali e legali della Federazione Nazionale; questo a tutela sua personale e della Federazione stessa. Il suo mandato dura due esercizi sociali ed è rinnovabile. La Presidente Regionale viene eletta e mantenuta in carica nelle Regioni con oltre 5000 socie (escluse le socie simpatizzanti).
ARTICOLO 14
COMITATO REGIONALE
Il Comitato Regionale è convocato, almeno tre volte l’anno, dalla Presidente Regionale. E’ composto dalle Presidenti Provinciali e Coordinatrici d’area più eventualmente tre consulenti individuate in collaborazione con le stesse Presidenti Provinciali e Coordinatrici. Il Comitato Regionale ha il compito di supportare l’azione della Presidente Regionale e coordinare con essa Manifestazioni Interprovinciali.
ARTICOLO 15
PRESIDENTE PROVINCIALE
La Presidente Provinciale agisce nell’ambito di competenza ed ha il compito di coordinare e promuovere la conoscenza della Federazione e dei suoi principi ispiratori nella zona a lei affidata, e di aumentare il tesseramento. Essa può altresì nominare le Capogruppo ed amministrare quale Tesoriera il fondo economico affidato alla sua Sede. La Presidente Provinciale è eletta dall’Assemblea Provinciale dei soci convocata pubblicamente almeno 15 giorni prima della data prefissata. La Presidente Provinciale presiede e convoca il Comitato Provinciale. Essa deve garantire un armonioso sviluppo dell’area che le viene affidata, e un tesseramento minimo annuo di 700 socie nelle aree con meno di 100.000 abitanti; un tesseramento minimo annuo di 1200 socie nelle aree fra 100.000 e 500.000 abitanti; un tesseramento minimo annuo di 1700 socie nelle aree fra 500.000 e 1.000.000 di abitanti; 2200 socie oltre il milione di abitanti. Da questi computi sono escluse le socie simpatizzanti. La sua nomina è effettiva dal ricevimento in Sede Nazionale dell’accettazione di nomina debitamente controfirmata. La Presidente Provinciale dura in carica quattro esercizi sociali eventualmente rinnovabili.
ARTICOLO 16
COMITATO PROVINCIALE
E’ presieduto e convocato dalla Presidente Provinciale. E’ costituito da cinque o sette membri (cinque nelle città con meno di 100.000 abitanti, sette nelle altre). Di esso fa parte di diritto la Presidente Provinciale, le eventuali Coordinatrici e le Capogruppo che nel precedente esercizio sociale hanno raggiunto il tesseramento maggiore.
ARTICOLO 17
COORDINATRICE
La Coordinatrice viene nominata, anche in accordo con le Presidenti Provinciali nelle grandi aree urbane, nelle piccole isole e laddove se ne reputi necessaria l’opera. Essa ha il compito di coordinare il tesseramento nella zona che le viene affidata, attraverso incontri, partecipazione a trasmissioni radiofoniche e televisive ecc.. La Coordinatrice può nominare Capogruppo nella propria zona di competenza; fa parte di diritto del C. E. Provinciale e deve garantire un tesseramento minimo di 300 socie annue (escluse le socie simpatizzanti). In caso contrario il suo mandato decade. La Coordinatrice dura in carica tre esercizi sociali, eventualmente rinnovabili.
ARTICOLO 18
CAPOGRUPPO
La Capogruppo ha diritto a tesserare a nome della Federcasalinghe. Essa può contattare le future socie illustrando le finalità della Federazione e ricevendo il corrispettivo del tesseramento a nome e per conto della Federcasalinghe; potrà altresì procedere al rinnovamento delle tessere. La Capogruppo rimarrà in carica se realizzerà minimo 50 tessere annue (escluse le socie simpatizzanti). La Capogruppo può essere nominata o dalla propria Presidente Provinciale, dalla Coordinatrice o dalla Presidente Nazionale. La sua nomina è effettiva dal ricevimento in Sede Nazionale dell’accettazione di nomina debitamente controfirmata.
ARTICOLO 19
La FEDERCASALINGHE non ha scopo di lucro. E’ Una organizzazione a scopi culturali e di rappresentanza sindacale. Il suo capitale sociale è costituito dalle quote dei soci sostenitori, dalle quote sociali che verranno determinate anno per anno su delibera dell’assemblea stessa, eventuali lasciti, donazioni, proventi da attività sociali e sovvenzioni pubbliche e private; per le elezioni interne valgono le norme regolamentari approvate dall’Assemblea.
ARTICOLO 20
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del residuo patrimonio ad enti benefici per il sostegno dei bambini disagiati.
ARTICOLO 21
Le controversie per le socie sono svolte da un Collegio di Probiviri formato da tre socie elette dall’Assemblea.
ARTICOLO 22
Per tutte le disposizioni che si rendessero necessarie per il buon andamento della Federazione e non richiamate dal presente Statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali vigenti in materia.
ARTICOLO 23
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; il rendiconto economico e finanziario sarà approvato dal C.E.N. entro il 30 giugno dell’anno successivo.